Studi del Notaio Paolo Saporita

Studi del Notaio
Paolo Saporita

ASSOCIAZIONI – FONDAZIONI – ONLUS – CONSORZI

L’ASSOCIAZIONE è un ente, formato da più persone, che di norma, ha scopi sociali, ideali o altruistici. La sua caratteristica è quella dell’assenza di scopo di lucro, a differenza delle società, nelle quali è invece preponderante l’aspetto economico-lucrativo.
Le associazioni si distinguono in riconosciute e non riconosciute, a seconda che sia stato concesso o meno il riconoscimento dall’autorità amministrativa competente.
Quando è riconosciuta, la associazione viene costituita mediante atto pubblico redatto dal Notaio, unitamente allo statuto.

Il Notaio rogante provvederà ad iscrivere l’associazione nel registro delle persone giuridiche, passaggio fondamentale con il quale l’ente viene ad acquisire la personalità giuridica, che garantisce l’autonomia patrimoniale perfetta, con la separazione tra il patrimonio dell’associazione e quello dei singoli membri. I creditori dell’associazione non potranno quindi che rivalersi, eventualmente, solo sul patrimonio della associazione stessa. Le associazioni, riconosciute e non, godono di particolari vantaggi ed attribuzioni, in particolare possono:

• acquisire beni immobili a titolo gratuito, accettare eredità e ricevere beni mediante donazione, nonché conseguire legati;
• chiedere contributi da parte di altre associazioni o enti pubblici;
• fruire di particolari agevolazioni fiscali.

Tra le associazioni che riscuotono maggior seguito vi sono le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), la cui attività è svolta, precipuamente, nell’interesse di persone svantaggiate, avendo, in particolare obiettivi di assistenza sociale e/o socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico, della natura e dell’ambiente; promozione della cultura e dell’arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Le ONLUS godono di parecchi benefici fiscali, a partire da considerevoli sgravi in materia di imposte dirette ed Iva, fino all’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo, dalle tasse di concessione governativa e dall’imposta sulle donazioni. L’intervento del Notaio è anche qui essenziale per indirizzare al meglio le parti interessate per la costituzione di tali Enti del “Terzo Settore”.

Si parla, invece, di FONDAZIONE in presenza di un atto unilaterale, redatto dal Notaio in forma pubblica, anche di ultima volontà, con cui il fondatore destina un patrimonio al fine di perseguire uno scopo ideale.
Alla fondazione si attribuiscono i beni attraverso il negozio di dotazione: esiste infatti un rapporto tra l’atto costitutivo della fondazione e l’atto che attribuisce i beni alla stessa, atti naturalmente collegati, in quanto i beni che vengono assegnati alla fondazione ne costituiscono il patrimonio.
Non si tratta di una vera e propria donazione, ossia di un atto a titolo gratuito senza corrispettivo, ma di un atto con cui determinati beni vengono vincolati per uno specifico scopo, che è appunto quello della fondazione. La fondazione deve avere uno scopo da perseguire privo di lucro: può essere culturale, artistico, scientifico, medico, umanitario, sociale, purché lecito e determinato.

Si è infine in presenza di CONSORZIO quando più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Ad esempio, per organizzare campagne pubblicitarie, per effettuare indagini di mercato, per acquistare in comune materie prime, concorrendo anche a ridurre i costi e rendere più competitive piccole o medie imprese. L’atto costitutivo del consorzio deve essere stipulato dal Notaio: si tratta di un vero e proprio contratto, nel quale andranno indicati tutti i requisiti richiesti dalla Legge.
In particolare, esso deve indicare l’oggetto del consorzio e la durata; la sede prescelta; i contributi che i consorziati devono versare; le condizioni di ammissione dei nuovi consorziati; i casi di recesso ed esclusione; le attribuzioni e i poteri degli organi consortili, anche in ordine alla rappresentanza in giudizio; le sanzioni per l’inadempimento dei singoli consorziati. Se non è diversamente convenuto, il contratto deve essere modificato con il consenso di tutti i soci e con la stessa forma con la quale è stato costituito. Deve necessariamente essere costituito un organo al quale è demandato il compito di dare attuazione a quanto previsto nel contratto, con funzioni deliberative (l’assemblea) e un organo con funzioni esecutive, alla stregua del consiglio di amministrazione di una società.

La principale scelta che va fatta, con l’aiuto del Notaio, quando si decide di costituire un consorzio è quella tra la costituzione di consorzio con attività interna e quella di un consorzio con attività esterna, che acquisisce la personalità giuridica ed è iscritto nel Registro delle Imprese.
Si può scegliere anche per la costituzione di una società consortile: in questo caso si dovrà stipulare un atto costitutivo con le regole della società di riferimento, ma con gli scopi del consorzio.