Studi del Notaio Paolo Saporita
Studi del Notaio
Paolo Saporita
ATTI PER LA FAMIGLIA
Gli Studi del Notaio Paolo Saporita prestano la più qualificata consulenza per la redazione degli atti che interessano la famiglia ed il relativo assetto patrimoniale. In tale settore possono annoverarsi le seguenti figure.
Il patto di famiglia
Nel 2006 ha fatto la sua comparsa nell’ordinamento giuridico italiano il “Patto di famiglia”.
L’istituto implica la possibilità per un imprenditore di gestire il passaggio generazionale della propria impresa, trasferendo ad uno o più discendenti familiari l’azienda oppure quote di partecipazione al capitale della “società di famiglia”, senza che vi possano essere contestazioni in sede di successione.
Si tratta di un’innovazione giuridica importante nel sistema del diritto successorio, dato che in Italia è piuttosto diffusa la presenza di imprese a carattere per l’appunto “familiare”.
Il patto di famiglia deve essere stipulato per atto pubblico dal notaio, pena la nullità: ad esso devono partecipare coloro che rappresentano i legittimari, ossia i futuri eredi che la legge prevede quali necessari, cioè che non possano essere esclusi, come ad esempio il coniuge e i figli, qualora in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore.
Il patto può prevedere inoltre che i beneficiari assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie “compensino” in qualche modo gli altri partecipanti al contratto con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari, a meno che questi non vi rinuncino in tutto o in parte.
All’apertura della successione dell’imprenditore, alcuni nuovi soggetti possono assumere la qualifica di legittimari dopo la stipula del patto di famiglia. Ad esempio, il nuovo coniuge dell’imprenditore vedovo o celibe; nuovi figli. In questo caso, costoro potranno chiedere ai beneficiari del patto di famiglia il pagamento di una somma pari al valore della quota di legittima che gli spetta per legge.
Il “Fondo patrimoniale”
Per molteplici esigenze di sicurezza dei traffici giuridici, negli ultimi anni si è sempre più diffusa la forma del fondo patrimoniale.
La difesa del patrimonio personale e della famiglia contro rischi derivanti dall’attività lavorativa è infatti sempre più una priorità per imprenditori, amministratori e professionisti di vario genere.
Come è noto, l’imprenditore individuale risponde infatti dei debiti relativi alla propria attività con tutto il suo patrimonio, come, di norma, il socio di società di persone.
Anche il professionista può essere esposto a richieste di risarcimento da parte dei clienti ed oggi risulta gravato da responsabilità sempre più crescenti.
Il fondo patrimoniale si pone dunque quale vincolo costituito, tramite atto notarile, su alcuni beni che vengono destinati a garantire o tutelare i bisogni della famiglia. Questi possono comprendere, oltre alle necessità primarie, anche il mantenimento del tenore di vita scelto dai coniugi.
La legge dispone che i beni compresi nel fondo patrimoniale e i loro redditi non siano soggetti a esecuzione forzata per i debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Il beneficio riguarda tutti i debiti estranei ai bisogni della famiglia ma è bene ricordare che, per quanto concerne invece debiti anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale, i creditori possono impugnare la costituzione del fondo esercitando l’azione revocatoria.
Essendo inoltre destinato a tutelare le esigenze della famiglia, per costituire un fondo patrimoniale occorre essere sposati.
Il fondo può essere costituito sui beni di proprietà di uno solo dei coniugi o di entrambi: di solito è utilizzato per case, fabbricati di ogni genere, terreni edificabili o agricoli, ma può anche comprendere titoli di credito (per esempio azioni di s.p.a., ma non quote di s.r.l.) o beni mobili registrati come autoveicoli, imbarcazioni o aeromobili.
La sua costituzione non comporta, di solito, il trasferimento dei beni, che restano intestati a chi ne era già proprietario ed in qualsiasi momento è possibile comprendere altri beni nel fondo patrimoniale già costituito, con un nuovo atto notarile.
Il fondo patrimoniale potrebbe essere costituito anche da una persona diversa dai coniugi, ma risulta caso parecchio raro.
L’amministrazione ordinaria dei beni del fondo spetta a entrambi i coniugi disgiuntamente, secondo le regole della comunione legale. E’ tuttavia necessario il consenso di entrambi per la vendita dei beni costituiti in fondo patrimoniale, anche se il proprietario è uno solo di essi. Lo stesso vale per tutti gli atti dispositivi, come per esempio la costituzione di un diritto di usufrutto sul bene, oppure la concessione di ipoteca a garanzia di un mutuo.
Se nella famiglia ci sono figli di minore età, la vendita dei beni compresi nel fondo patrimoniale deve essere autorizzata dal tribunale. Questa regola, però può essere derogata inserendo nell’atto costitutivo del fondo una clausola che consente di disporre dei beni senza bisogno dell’autorizzazione del tribunale, anche in presenza di figli minori. In questo caso è possibile vendere liberamente i beni o stipulare un mutuo, concedendo quale garanzia un’ipoteca sui beni personali compresi nel fondo patrimoniale.
Il vincolo di destinazione
Meno noto dei precedenti, il “vincolo di destinazione” è uno strumento giuridico in virtù del quale è possibile costituire su uno o più beni immobili un vincolo, finalizzato a destinare tali beni a un interesse ritenuto meritevole di tutela dall’ordinamento giuridico. Pertanto un soggetto titolare di un bene può decidere di destinarlo ad un interesse che egli ritiene meritevole di tutela, anche individuandone dei beneficiari determinati.
Questo fine, realizzato mediante una gestione ben definita, può essere attuato dallo stesso soggetto oppure da un terzo, definito attuatore, il quale si occuperà di raggiungere il fine predefinito.
Il compito del Notaio in questo caso è quello di coadiuvare i soggetti che hanno una volontà di questo tipo al fine di definire la costituzione del vincolo nel modo più opportuno e corrispondente alla legge e alla volontà delle parti.
La scelta del regime patrimoniale
Il regime ordinario legale è quello della comunione legale dei beni, secondo il quale si prevede che tutti i beni (tranne quelli definiti personali, secondo quanto stabilito dall’art. 179, c.c.) acquistati durante il matrimonio, nonché i frutti e proventi delle attività gestite ed organizzate da ciascuno dei coniugi costituiscano un patrimonio comune. È indicato come ordinario perché è quello che viene applicato ove i coniugi non convengano diversamente, optando per un diverso regime.
Per disporre dei beni comuni occorre, quindi, sempre il consenso di entrambi i coniugi. La separazione dei beni, al contrario, comporta che tutti i beni acquistati dai due coniugi, anche in costanza di matrimonio, rimangano di esclusiva titolarità di chi ha effettuato l’acquisto.
L’amministrazione ed il godimento dei beni spetta a ciascun coniuge separatamente, in relazione a quelli di cui si è titolare.
Un terzo genere di regime patrimoniale è la comunione convenzionale, frutto dell’accordo tra i coniugi e siglato con apposita convenzione matrimoniale davanti al Notaio: con essa i coniugi possono derogare, in parte, al regime della comunione legale dei beni, ad esempio decidendo di far cadere in comunione anche le proprietà acquisite prima del matrimonio, che di regola non sono soggette a tale regime. Restano comunque esclusi dalla comunione tutti i beni che non possono essere sottratti alla categoria dei “beni personali”, quali quelli di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori.