Studi del Notaio Paolo Saporita
Studi del Notaio
Paolo Saporita
PROCURE E MANDATI
La Procura è un atto con cui una persona, definita mandante, delega un’altra persona, il procuratore, affinché, in suo nome e nel suo interesse, possa effettuare uno o più atti giuridici.
Ad esempio, se il mandante deve vendere un immobile, l’atto notarile di compravendita può essere firmato personalmente dall’interessato oppure, in caso di sua assenza od impedimento, può essere sottoscritto anche da un procuratore, in nome e per conto del mandante, per mezzo, appunto, della procura.
E’ bene sapere che il procuratore potrebbe possedere, in base a ciò che il mandante ha disposto, un largo raggio di discrezionalità, ossia può decidere autonomamente se compiere o meno un atto giuridico in nome e per conto del mandante, ma può anche determinarne liberamente le clausole.
Così, ad esempio, di solito, il procuratore può decidere di vendere un immobile del mandante e può anche decidere a che prezzo venderlo. La procura si fonda, pertanto, sulla fiducia che il mandante ripone nella persona del procuratore: egli potrà sempre revocare la procura ma, in alcuni limitati casi (procure a tempo determinato, procure a titolo oneroso, procure conferite anche nell’interesse del procuratore), la revoca potrebbe richiedere una giusta causa o comportare l’obbligo del mandante di risarcire i danni cagionati al procuratore.
Per questo motivo si rivela di fondamentale importanza il supporto del Notaio: egli aiuterà il mandante sulla discrezionalità da conferire al procuratore, onde anche evitare spiacevoli sorprese.
Le procure di solito non hanno un limite temporale o una scadenza, a meno che non sia stata prevista dal mandante, ma si estinguono automaticamente con la morte del mandante stesso.
La procura speciale è quella rilasciata per il compimento di un solo atto: non deve essere registrata all’Agenzia delle Entrate, viene sottoscritta in unico originale, che il notaio consegna alla parte.
Vi sono anche le Procure generiche o generali, ossia quelle rilasciate per il compimento di più atti o, addirittura, per il compimento di tutti gli atti o affari del mandante, sia di ordinaria amministrazione che di straordinaria, fermo restando alcune limitazioni imposte dalla legge: esistono infatti alcuni atti che possono essere firmati solo personalmente dalla parte.
Il mandato è un contratto consensuale a forma libera, che può essere realizzato in qualsiasi momento: in questo caso il soggetto, chiamato mandatario, assume degli obblighi a compiere uno o più atti giuridici nei confronti di un soggetto terzo, chiamato mandante.
Si dice a forma libera in quanto può essere scritto in qualsiasi modo, ha effetti obbligatori ed è solitamente a titolo oneroso. La procura invece è un atto unilaterale, attraverso il quale si conferisce una rappresentanza: non è a forma libera in quanto necessita della stessa forma prevista per l’atto da concludere. A seconda dei casi, si può avere un mandato con rappresentanza, nel quale gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario ricadranno comunque sul mandante, ma anche un mandato senza rappresentanza, nel quale il mandatario agirà in nome proprio e gli effetti giuridici degli atti che compie dovranno passare al mandante in un secondo momento.